REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Udine sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6846/10 R.A.C.C. promossa , con atto di
citazione notificato il 15.12.2010 cron. n° 23601 U .N.E.P. di Udine, da
- (A) e (B), con i difensori e domm. avvocati ………………., per procure
speciali a margine dell’atto di citazione,
Azienda convenuta , in persona del presidente, con il difensore e dom.
avvocato………………. per procura speciale a margine della comparsa
avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Causa iscritta a ruolo il 22.12.2010 e trattenuta a sentenza
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2012. - per parte attrice: “In via preliminare istruttoria: disporsi la
rinnovazione della c.t.u., stante la sussistenza di gravi motivi, con
nomina di specialista ematologo con specifica competenza in problemi
dott.ssa………. Nel merito: condannarsi la convenuta, in via esclusiva
e/o solidale, a risarcire agli attori i danni tutti, nessuno escluso,
provocati dai fatti per cui è causa e indicati nelle somme che
risulteranno di giustizia o in quella maggiore o minore, che risulterà
dovuta in corso di causa, anche all’esito dell’espletanda c.t.u. medico
legale, o sarà ritenuta d’equità del giudicante, oltre alla rivalutazione
monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così
rivalutata dalla data del 23.12.2005 al saldo effettivo. In via istruttoria:
come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. di data 4.7.2011. - per parte convenuta: “Nel merito: come in comparsa di risposta,
anche in via subordinata. In via istruttoria: respingersi le istanze
istruttorie di controparte.” Si riportano, quindi, le conclusioni di merito
dell’atto richiamato: “… respingere la domanda proposta dagli attori, in
quanto assolutamente infondata, previo accertamento e dichiarazione
che nessuna responsabilità sussiste in capo alla convenuta in relazione
alla morte dalla madre degli attori. Spese rifuse. Nel merito in via
subordinata: nella denegata ed improbabile ipotesi in cui venisse
accertata … la responsabilità della convenuta, voglia il Tribunale
liquidare agli attori il risarcimento che risulterà dovuto iuxta alligata etprobata, respingendo comunque la domanda così come formulata in
punto quantum dagli attori. Spese quantomeno compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori chiedono la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla morte
della madre deceduta l’8.1.2006 in esito ad un’emorragia
cerebrale. Espongono che la madre venne sottoposta ad
intervento di plastica mitralica il 13.12.2005 presso l’ospedale
civile di ……. e venne poi dimessa e trasferita presso l’Azienda
convenuta il 22.12.2005, con la prescrizione, tra le altre, di
terapia anticoagulante con Warfarin finalizzata a mantenere tra 2
e 3 il valore di INR (International Normalized Ratio: si tratta di un
indicatore del tempo di coagulazione del sangue; a valori
coagulazione). Aggiungono gli attori che, a causa di un
insufficiente monitoraggio, durante il ricovero il valore di INR
raggiunse invece livelli molto più alti (fino a 10,30), con
conseguente elevato rischio di gravi emorragie, rischio che si
tradusse in evento effettivo il 7.1.2006, portando la madre al
decesso il successivo 8.1.2006, nonostante l’immediato ricovero
al reparto neurologico, stroke unit, dell’ospedale di Udine.
Sulla base di queste premesse, gli attori – pur senza indicare un
preciso importo complessivo – sottolineano la volontà di ottenere il
risarcimento dei “danni tutti, nessuno escluso, provocati dai fatti per cui
è causa” ed elencano, nel lungo atto di citazione, le seguenti voci:
“danno non patrimoniale iure hereditatis”, per la “perdita del diritto alla
vita della madre degli attori”; “danno da ‘agonia’ sofferto dalla madre
degli attori, pro quota ereditaria”; “danno per la perdita di chances di
sopravvivenza e di cura”; “danno morale sofferto dalla madre degli
all’autodeterminazione, per mancato consenso informato”; “danno non
patrimoniale iure proprio”, da distinguere ulteriormente in danno da
perdita del rapporto parentale, danno biologico iure proprio e “danno
morale soggettivo”; danno patrimoniale, a sua volta da distinguere in
“lucro cessante” e “danno emergente”.
“Azienda convenuta” nega qualsiasi responsabilità a proprio
carico, attribuendo il decesso della madre degli attori ai fattori di rischio
connessi al suo pregresso stato di salute, e contesta, in subordine, le
considerazioni esposte dagli attori ai fini della quantificazione del
In aggiunta alle produzioni documentali delle parti, la causa è
stata istruita con l’esperimento di c.t.u. medico-legale.
La domanda degli attori è fondata per quanto riguarda
l’accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale
della convenuta, da porre in nesso causale con la morte della madre
degli attori. Il comportamento colposo addebitato al personale della
Azienda convenuta è piuttosto banale e chiaramente esposto nell’atto
di citazione. La madre degli attori necessitava, dopo l’intervento di
puntualmente prescritta dai sanitari dell’ospedale di……. e che fu
regolarmente comunicata al personale della convenuta. Il dosaggio di
tale terapia, inizialmente fissato in mezza compressa al giorno di
Coumadin, era suscettibile di successive modifiche in aumento o in
diminuzione al fine di mantenere il valore di INR tra il minimo di 2 e il
massimo di 3. In effetti, al momento del ricovero presso l’ Azienda
convenuta (il 22.12.2005), venne eseguito un controllo di quel valore
(mediante prelievo sanguigno), il cui esito, il giorno successivo,
evidenziava un INR pari a 1,33 e quindi inferiore al minimo. Per questo
motivo, e correttamente, il giorno 24.12.2005, un medico dipendente
della convenuta aumentò la dose del farmaco a ¾ di compressa al
giorno. A quel punto, affermano gli attori, sarebbe stato necessario un
frequente monitoraggio del valore di INR e, invece, un successivo
prelievo ematico fu effettuato soltanto il 30.12.2005 e, soprattutto, il
relativo esito – ovverosia un INR pari a 4,13 – fu annotato in cartella
clinica soltanto il 7.1.2006, giorno in cui, alle 9.30, si verificò l’emorragia
cerebrale e, da un nuovo controllo effettuato all’ospedale di Udine alle
ore 10.48, il valore di INR risultò addirittura pari a 10,30 (mentre per
considerare elevatissimo il rischio di emorragia è sufficiente un valore
di INR pari a 7). Dunque, il ragionamento di parte attrice è molto
semplice: il fatto che sia trascorsa un’intera settimana tra un controllo
(23.12.2005) e l’altro (30.12.2005), ma soprattutto il fatto che si sia
mantenuto costante il dosaggio di Warfarin per ben due settimane (dal
24.12.2005 al 7.1.2006) senza preoccuparsi di verificarne gli effetti sul
valore di INR, integra gli estremi di una grave negligenza rispetto al
miglior approccio terapeutico già all’epoca esigibile da una struttura
sanitaria; tale negligenza ha determinato l’aumento progressivo del
valore di INR fino all’esito dell’emorragia cerebrale e del conseguente
I fatti sulla base dei quali gli attori formulano la loro affermazione
di responsabilità in capo alla convenuta sono tutti pacifici. La difesa del
la convenuta è basata su una diversa valutazione di quei fatti e su un
diverso giudizio in merito al nesso causale tra il dosaggio della terapia
anticoagulante e l’emorragia cerebrale subita dalla paziente. Nella
comparsa di risposta di sostiene, infatti, che “il controllo dell’INR è stato
scadenzato secondo tempi usuali che sono quelli di una settimana
dilatabili sino a 10 giorni” e che il valore di INR pari a 4,13 (esito del
prelievo effettuato il 30.12.2005) è da considerare “ai limiti superiori
della norma ma non è possibile dare valenza prognostica a tale
elemento”. Inoltre, parte convenuta sostiene che la madre degli attori
“era una paziente ad alto rischio” di eventi emorragici per vari fattori
indipendenti dalla terapia anticoagulante (“esiti della recente plastica
mitralica, una ipertensione arteriosa, la pregressa sarcoidosi bilaterale
e la pregressa quadrantectomia sx”), sicché sarebbe impossibile
stabilire un nesso causale tra l’ipotizzato eccessivo dosaggio di
Warfarin e la successiva emorragia.
Per approfondire e valutare la questione è stata esperita c.t.u.,
con la nomina a consulente della dott.ssa……., la quale è pervenuta
alla conclusione che sia “impossibile … attribuire con certezza l’evento
emorragico al livello elevato di trattamento anticoagulante”. Ciò,
peraltro, a prescindere dalla condivisione o meno di tale giudizio, non è
strettamente rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda, posto
che l’accertamento della responsabilità in àmbito civilistico si fonda su
un giudizio di probabilità del nesso causale e non di certezza assoluta
(Cass. 9.6.2011, n°12686; Cass. 17.2.2011, n°3847; Cass. 1 1.6.2009,
n° 13530; Cass. 16.10.2007, n° 21619). Con questa necessari a
premessa, si deve riconoscere che la relazione della c.t.u. contiene e
conferma una serie di elementi dai quali scaturisce l’affermazione della
responsabilità contrattuale della convenuta.
Innanzitutto, per quanto riguarda la colpa sanitaria, si dovrebbe
rilevare che essa emergerebbe già dal confronto tra quanto sostenuto
in comparsa di risposta e quanto effettivamente accaduto nel caso di
specie. Come scritto sopra, l’ Azienda convenuta sostiene che i “tempi
usuali” per il controllo dell’INR sarebbero stati, in un caso come quello
della madre degli attori, di “una settimana dilatabili sino a 10 giorni”. Ma
è pacifico che, nel caso di specie, non ci fu alcun controllo effettivo del
livello di INR per più di due settimane intere, ovverosia dal 23 dicembre
(quando giunse l’esito del prelievo del giorno precedente) al 7 gennaio
(quando arrivò, con ritardo notevole ed inspiegato, l’esito del prelievo
effettuato il 30 dicembre). Se, dunque, un prelievo ad una settimana di
distanza dal precedente avrebbe potuto essere considerato, nella
prospettazione di parte convenuta, conforme ai “tempi usuali”,
resterebbe comunque la grave negligenza di non essersi preoccupati di
ricevere il risultato del secondo prelievo in tempo utile per rispettare i
eventualmente necessarie. Ed è ovvio che il rispetto di una determinata
tempistica nell’effettuare i prelievi non ha alcun valore in sé, ma è
soltanto strumentale alla necessità di conoscere con quella determinata
tempistica i risultati dell’esame effettuato dopo il prelievo. Se, dunque,
la negligenza del personale sanitario della convenuta è, per così dire,
“confessata” in comparsa di risposta, si deve peraltro rilevare che la
consulenza tecnica d’ufficio ha smentito che quelli indicati in comparsa
di risposta fossero i “tempi usuali” di monitoraggio in un caso come
quello della madre degli attori e ha confermato, invece, la necessità di
più frequenti controlli, come sostenuto da parte attrice. A pagina 19
della relazione si legge che “I controlli variano da almeno due alla
settimana, nelle prime due settimane del trattamento, a una volta ogni
4 settimane in pazienti stabilizzati all’interno del range terapeutico”.
Ebbene, la madre degli attori, da un lato, si trovava ancora nelle prime
settimane di terapia anticoagulante (essendo stata sottoposta ad
intervenuto chirurgico il 13.12.2005), dall’altro lato, e soprattutto, non
era affatto stabilizzata “all’interno del range terapeutico”, posto che il 24
dicembre le era stato riscontrato un valore di INR inferiore al minimo
(1,33) e le era stata di conseguenza aumentata la dose di Coumadin
(da ½ a ¾ di compressa al giorno). Nello specchietto contenuto nella
medesima pagina della relazione della c.t.u. si evidenzia che, in caso di
target INR 2,5 (come quello di specie, dovendosi mantenere l’indice tra
il 2 e 3) e di riscontro di un valore inferiore a 1,5 (come avvenne nel
caso di specie), le linee guida all’epoca accreditate prescrivevano un
incremento della dose settimanale di Warfarin del 10/20% e un
controllo a distanza di 4-8 giorni. Se si considera che l’assunzione di ¾
di compressa al giorno invece di mezza compressa comporta un
aumento della dose del 50% (il che, peraltro, non viene indicato né da
parte attrice né dal c.t.u. come un errore di terapia), è evidente che la
diligenza e la prudenza avrebbero imposto un nuovo controllo (e la
conoscenza del suo esito) perlomeno nel termine più breve suggerito
dalle linee guida, ovverosia a 4 giorni di distanza dall’inizio della
somministrazione del nuovo dosaggio (e, quindi, il 28 dicembre; non si
comprende il diverso giudizio espresso dalla c.t.u. a pag. 23 della sua
relazione, ove si legge della necessità di un controllo ogni 7-14 giorni,
in netta contraddizione con quanto risulta dallo schema delle linee
guida esposto a pag. 19). Del tutto inaccettabile, in ogni caso, che si sia
continuato a praticare il dosaggio aumentato senza più ricevere
informazioni sul livello di INR per ben 14 giorni. E del tutto ragionevole
supporre che quel più elevato dosaggio – di cui è noto che portò il
livello di INR da 1,33 (riscontrato il 23 dicembre) a 4,13 (risultante dal
prelievo del 30 dicembre) – abbia continuato a determinare un ulteriore
aumento nei giorni successivi, portando il livello di INR ben al di là di
quel limite di 4,5 oltre il quale il paziente è esposto “ad un rischio
emorragico rilevante” e devono essere quindi adottate immediate
contromisure (v. pagg. 19 e 20 della relazione della c.t.u.). Del resto,
significativo riscontro oggettivo di tale ulteriore incremento dell’INR è
dato dal risultato del prelievo effettuato il 7 gennaio (10,30). Né può
essere dato alcun rilievo, in senso contrario, alla circostanza,
sottolineata dalla difesa di parte convenuta (e ripresa dalla c.t.u. alle
pagg. 22 e 23 della sua relazione), che “alla rimozione dei punti di
sutura effettuata il 3.1.2006 non vi era alcun segno clinico che facesse
sospettare una condizione di scoagulazione massiva” (v. pag. 4 della
comparsa di risposta). Infatti, le linee guida prese in considerazione
dalla c.t.u. prevedono l’ipotesi che il valore di INR risulti maggiore di 9 e
inferiore a 20 “senza sanguinamento in atto” e, in quel caso,
prescrivono di “sospendere Warfarin e somministrare per os 3-5 mg. di
vitamina K”. Dunque, l’assenza di sanguinamenti e di altri segni clinici
di scoagulazione non è affatto incompatibile con valori di INR tali da
comportare un altissimo rischio di emorragie e la necessità di immediati
interventi correttivi nella terapia.
Per venire, quindi, al nesso causale tra l’accertata colpa medica
della convenuta e la morte della paziente, irrilevante essendo il giudizio
di mancanza di una assoluta certezza espresso dalla c.t.u., si tratta
stabilire – alla luce della già citata giurisprudenza di legittimità – se
l’ipotesi che il decesso della paziente sia stato la conseguenza del
mancato adeguamento del dosaggio di Warfarin sia più probabile chenon l’ipotesi che esso sia stato determinato da qualche altro fattore. La
risposta non può che essere affermativa, sulla base delle valutazioni
espresse sul punto dalla c.t.u. e che non sono state contestate da parte
convenuta. Infatti, a pag. 24 della relazione della consulente d’ufficio
vengono presi in considerazione i fattori che esponevano la paziente al
rischio di emorragie. Tra questi, quello di gran lunga più rilevante
(Rischio Relativo pari a 5,96) è proprio il “valore di INR > 4,5”. Si tratta
di un indice di rischio da solo superiore alla somma degli altri tre indicati
dalla c.t.u. (1,69 + 1,72 + 1), senza contare che negli otto giorni
successivi al 30 dicembre ci fu tutto il tempo perché il valore di INR
della paziente (passato in soli sei giorni da 1,33 a 4,13) si elevasse ben
Si tratta, quindi, di liquidare i danni subiti dagli attori, le cui
Innanzitutto, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità e
non merita accoglimento la pretesa di vedersi risarcito, iure hereditatis,
il “danno da perdita del diritto alla vita della madre degli attori”. Infatti,
“Non è risarcibile [recte: accoglibile] la domanda di risarcimento del
danno da ‘perdita del diritto alla vita’, o danno tanatologico, proposta
iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione
dell’integrità fisica con verificarsi dell’evento letale immediatamente o a
breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile come
danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico
della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale
acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al
risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria
ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal
risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con
riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona
del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la
persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un
risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non
esiste.” (Cass. 16.5.2003, n° 7632). Del resto, che non poss a dirsi
verificato l’evento perdita della vita se non al momento della morte e
che la vittima non possa più acquisire, in quel momento, un credito
risarcitorio da trasmettere agli eredi è considerazione piuttosto ovvia;
ma, ciò che più conta, davvero non si vede come il riconoscimento aglieredi di un credito per il risarcimento del danno consistente nella
perdita del diritto alla vita del de cuius potrebbe essere considerato un
irrinunciabile corollario del carattere inviolabile di quel diritto, quasi che
(come implicitamente prospettato da nell’atto di citazione) negare il
credito pecuniario agli eredi significasse negare o limitare il diritto alla
vita del de cuius e la sua inviolabilità (e si noti che gli eredi non sono
necessariamente gli stretti congiunti del de cuius e, nemmeno, in caso
di eredità passiva, i soggetti destinati a trarre effettivo vantaggio
avvantaggiarsene i creditori del de cuius, eventualmente avvalendosi
degli strumenti a tal fine approntati dal codice: v. artt. 512 e ss., 528 e
Gli attori si richiamano, invece, ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale laddove invocano il diritto al risarcimento, sempre iurehereditatis, del c.d. “danno da agonia” (v., ex multis, Cass. 8.4.2010, n°
Sennonché tale richiamo è basato su un’errata ricostruzione del caso
concreto laddove gli attori affermano che ci sarebbero stati “ben 16
giorni, durante i quali la madre degli attori era consapevole del fatto che
la vita stava lentamente spirando dal suo corpo, spaventata e in preda
a infinite inquietudini: ma soprattutto subiva l’inesorabile insulto di
un’aspettativa di guarigione tradita” (pag. 37 dell’atto di citazione). Ciò
afferma la difesa di parte attrice prendendo in considerazione il tempo
trascorso tra il primo controllo del valore di INR (23 dicembre) e il
giorno della morte (8 gennaio). Ma davvero non si riesce a
comprendere perché, e in che senso, la madre degli attori avrebbe
dovuto essere consapevole della sua fine imminente e percepire
l’insulto di una aspettativa di guarigione tradita a partire dal giorno del
primo controllo dell’INR presso l’ Azienda convenuta. Di un c.d. “danno
tanatologico catastrofale” si sarebbe potuto discorrere a partire dal
momento in cui si verificò l’emorragia cerebrale (il 7 gennaio) e fino al
momento della morte (il giorno successivo), ma parte attrice non ha
nemmeno allegato che ci sia stata, in questo intervallo, quella “lucida
agonia” che secondo la giurisprudenza costituisce il presupposto di
fatto del riconoscimento agli eredi di tale voce di danno.
Del tutto avulsa rispetto al caso concreto è anche la richiesta di
risarcimento del danno da “lesione del diritto all’autodeterminazione …
per mancato consenso informato”, rimasta peraltro priva di qualsiasi
spiegazione (v. pagg. 40 e 41 dell’atto di citazione). È appena il caso di
rilevare che non si tratta, nel caso di specie, di una conseguenza
indesiderata e prevedibile di un certo trattamento terapeutico, bensì di
un decesso conseguito ad un trattamento terapeutico inadeguato sul
quale non avrebbe certo potuto essere raccolto alcun consenso
Viene, quindi, in considerazione il danno morale ed esistenziale
iure proprio che gli attori hanno sicuramente patito per la perdita del
rapporto con la madre. Si tratta di un danno squisitamente non
patrimoniale per la cui traduzione in termini monetari è inevitabile
ricorrere a criteri equitativi (art. 1226 c.c.) che diventerebbero addirittura
arbitrari se non restassero ancorati, da un lato, ad una compiuta analisi
delle caratteristiche obiettive del caso concreto (rapporto di parentela,
età della vittima e del congiunto, convivenza o meno, intensità della
frequentazione, .) e, dall’altro lato, a valori monetari tendenzialmente
standardizzati in presenza di situazioni analoghe. A tal fine, vengono
seguite nei vari tribunali “tabelle” che individuano tipi di rapporto di
parentela e vi associano importi minimi e massimi risarcibili, al cui
interno il giudice deve valorizzare le altre caratteristiche del caso
concreto, quali esse emergono dalle prove offerte da parte attrice o
Le tabelle aggiornate da questo tribunale nel 2010 per garantire
una certa uniformità di giudizi in casi oggettivamente simili tra loro
distinguono tra perdita del genitore convivente e perdita del genitore
non convivente. Nel primo caso prevedono un risarcimento minimo di €
75.000 ed uno massimo di € 300.000; nel secondo caso un
risarcimento minimo di € 30.000 ed uno massimo di € 130.000. Si tratta
di importi notevolmente diversi rispetto ai valori espressi nella tabella in
uso presso il tribunale di Milano (minimo € 154.350, massimo €
308.700, senza alcuna distinzione tra figli conviventi e non conviventi),
alle quali – secondo una certa giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.6.2011, n° 12408) – dovrebbe essere attribuita una sorta d i rango di
norma vincolante in tutta Italia. Peraltro, in questa parte, la tabella del
Tribunale di Milano non merita di essere condivisa, perché affetta da
inaccettabile irrazionalità (o, in altri termini, da inidoneità a tenere
adeguato conto delle possibili differenze dei casi concreti da giudicare)
innanzitutto laddove tratta in modo esattamente equivalente i casi,
potenzialmente assai diversi, della morte del genitore e della morte del
figlio (anche per questa, infatti, sono previsti un minimo di € 154.350 ed
un massimo € 308.700). È facile obiettare che la morte del genitore è
un evento prevedibile e “naturale” nella vita di qualsiasi persona,
mentre invece la morte di un figlio o di una figlia è una sofferenza che
chiunque potrebbe ben sperare di non dover patire mai. Inoltre, mentre
la perdita del figlio è un evento contro natura a qualsiasi età essa si
verifichi (anche nel caso di figlio anziano e di genitore “molto anziano”),
la perdita del genitore assume un significato esistenziale assai diverso
a seconda dell’età dei soggetti coinvolti (per un bambino, perdere il
padre o la madre è un evento sconvolgente destinato ad incidere
pesantemente sulla sua vita futura, affettiva e pratica; per un anziano la
perdita di un genitore – anche se anticipata in maniera improvvisa in
conseguenza di un sinistro – è sempre un fatto ampiamente previsto e,
normalmente, non determina significativi cambiamenti nelle abitudini di
vita del superstite). Quindi, la tabella di Milano non è condivisibile, sia
perché equipara la perdita del genitore alla perdita del figlio, sia perché
prevede una forbice troppo esigua tra minimo e massimo rispetto
all’enorme varietà di fattispecie concrete rientranti nella categoria
Detto questo, nel caso di specie, si devono distinguere la
situazione di (A), figlio convivente con la madre finché questa fu in vita,
da quella di (B), residente nelle Marche e il cui “legame esistenziale”
(anche se non quello affettivo) doveva essersi già allentato, come è
normale che avvenga quando i figli diventano adulti e si trasferiscono
altrove, magari formando un’altra famiglia e, sicuramente, stabilendo
nuove relazioni sociali e amicali. Altro elemento di cui tenere conto è
quello dell’età della vittima (74 anni) e di ciascuno degli attori (44 anni
per (A) e 47 per (B)). Tali sono i pochi elementi oggettivi conosciuti,
null’altro risultando dai documenti prodotti e nulla potendo aggiungere
le vaghe e generiche affermazioni e, più spesso, le mere valutazioni
contenute nei capitoli di prova orale dedotti nella memoria 4.7.2011. Le
allegazioni di parte attrice mancano del tutto della concretezza
necessaria per meglio apprezzare l’incidenza esistenziale della morte
della madre. Non è dato di sapere – per esempio – se uno degli attori o
entrambi siano (o siano stati) sposati o meno, se abbiano a loro volta
figli, quale lavoro svolgano, se il figlio ……… viva da solo o conviva con
altre persone. Alla stregua di tali considerazioni e sulla base dei pochi
aspetti concreti noti, si ritiene equo concretizzare le previsioni della
tabella nella misura di € 220.000, per il danno non patrimoniale subìto
da (A), e di € 110.000 per quello subito da (B). Gli importi sono espressi
Gli attori chiedono, inoltre, il risarcimento del danno alla salute,
affermando che “la grande sofferenza [per la perdita della madre] si è
gradualmente trasformata in una riduzione persistente del tono
dell’umore, accompagnata da ansia, sfiducia nel futuro, sentimenti di
inutilità, di rabbia, senso di vuoto e di mancanza, stati d’animo che
persistono anche attualmente”, ovverosia in “un quadro psicologico
compatibile con una condizione di depressione cronica, che affonda le
sue radici in una sofferenza talmente intensa da essere degenerata in
patologia di natura psichica.” Si tratta, peraltro, di valutazioni generiche
(tanto più in quanto riferite indifferentemente ad entrambi i fratelli), che
non sono state supportate dalla produzione di alcun documento
medico, sicché si deve presumere che la “depressione” sia stata
autodiagnosticata in modo empirico. È invece evidente che lo stato
patologico dovrebbe essere dapprima dimostrato in termini rigorosi, per
poi procedere all’accertamento – eventualmente mediante c.t.u. – della
non scontata esistenza di un nesso causale tra la morte del congiunto e
Rimane, infine, da considerare il danno patrimoniale di cui gli
attori chiedono il ristoro. Nessun problema per quanto riguarda il danno
emergente per spese funerarie, che compete ad (B) ed ammonta
complessivamente ad € 1.423,43 (v. docc. sub. n° 20 di parte a ttrice),
in valori monetari dell’epoca, che si traducono – con un minimo
arrotondamento – in attuali € 1.650, in base agli indici ISTAT, così da
rendere questa voce di danno omogenea a quella relativa al danno non
Non può trovare invece accoglimento la singolare domanda di
condanna della convenuta al risarcimento di un preteso danno da lucro
cessante connesso alla perdita delle “provvidenze aggiuntive” che la
madre avrebbe presumibilmente destinato ai figli, danno che viene
definito in citazione “notevole” e per la cui liquidazione ci si rimette
all’equità del giudice. Ora, gli attori allegano e documentano (v. docc.
n° 12, n° 14 e n° 15) che la settantaquattrenne
godeva, nel 2005, di redditi pensionistici per l’importo annuo lordo di €
12.676,94, cui corrisponde un reddito netto di circa € 11.000, pari ad €
920 mensili. Si tratta di un reddito di pura sopravvivenza e, quindi, tale
da non permettere costanti “provvidenze aggiuntive” in favore di due
figli più che adulti. Sia pure considerando che il (solo) figlio convivente
(A) ha documentato di avere avuto a sua volta redditi assai bassi nel
2005, nell’anno precedente e in quello successivo (v. docc. n°16, n°17
e n° 18 di parte attrice), una prassi sistematica di (accetta te e non
ricambiate) provvidenze economiche da parte della madre titolare di
quei modesti assegni pensionistici non appare davvero credibile (a
meno di dover ipotizzare una grave contraddizione rispetto alle
professioni di devoto amore filiale formulate in causa dagli attori).
In definitiva, il danno subito da (A) rimane determinato in €
220.000, in valori monetari attuali, mentre quello subìto da (B) viene
fissato in € 111.650, sempre in valori monetari attuali. Riportati ai valori
della moneta dell’epoca dell’evento, gli importi capitali si riducono ad
arrotondati € 190.650 ed € 96.760, rispettivamente (sulla base degli
indici ISTAT desunti dal sito internet Avvocati.it). Oltre al capitale,
saranno dovuti gli interessi compensativi – nella misura equitativa
annua del 3% – calcolati sugli importi originari devalutati, dall’evento
alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi al
tasso legale sugli importi rivalutati dalla pubblicazione della sentenza al
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo, con riferimento al valore della causa “indeterminabile”, in
quanto prescelto da parte attrice al momento dell’iscrizione a ruolo e
meno favorevole alla parte stessa rispetto al valore risultante dalla
decisione. La liquidazione segue in dispositivo, in applicazione dei
parametri di cui all’art. 9 del d. legge n° 1 del 2012, convert ito in legge
n° 27 del 2012, e del D.M. 20.7.2012, n° 140. Anche le spese di c .t.u.
vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la
solidarietà di tutte le parti costituite nei confronti della consulente.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege (art. 282
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nella causa civile iscritta al n° 6846/10 R.A. C.C.
promossa, con atto di citazione notificato il notificato il 15.12.2010 da
(A) e (B) contro “Azienda convenuta”, così decide:
accertata la responsabilità contrattuale della convenuta in nesso
causale con il decesso della madre degli attori, condanna “Azienda
convenuta” al risarcimento dei danni in favore degli attori, danni che
liquida, in valori monetari attuali: quanto a (A), in € 220.000; quanto ad
(B), in € 111.650; con l’aggiunta degli interessi compensativi, nella
misura equitativa annua del 3%, sugli importi originari devalutati,
rispettivamente di € 190.650 e di € 96.760, dall’evento (8.1.2006) alla
data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali
sulle rispettive somme rivalutate da tale data al saldo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore solidale degli
attori, delle spese di lite, che liquida in risultanti € 4.892, di cui € 392
per esborsi ed € 4.500 per compensi (€ 1.200 per la fase di studio; €
600 per la fase introduttiva; € 1.200 per la fase istruttoria; € 1.500 per la
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte
convenuta, ferma la solidarietà delle parti costituite nei confronti della
dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva
Così deciso in Udine, lì 1°.10.2012.
L. Mramba et al. / International Journal of Gynecology and Obstetrics 108 (2010) 152–160procedure and the injury was repaired shortly after the incarceration. In the first case the patient underwent hysteroscopy and laparoscopy5 years after the surgical termination [3]. When uterine perforation is suspected based on an abnormalfinding in the retrieved material, although rare, tubal incarc
Introduction to How Lobotomies Work It's evening in a mental hospital in Oregon, and there's a struggle happening between a noncompliant patient and the head nurse. Because of the violent patient's actions, the head nurse has him committed to a special ward for patients deemed "disturbed." He also undergoes a lobotomy -- an operation in which the connections between the frontal lob