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Ufficio_giudiziario Cassazione Penale, sez. III, 28 gennaio 2003, n. 4018 brevettazione - farmaci. Fonte: LaTribuna.it con massima CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 28 gennaio 2003, n. 4018 (c.c. 19 novembre 2002), Pres. Zumbo - Est. Grillo - P.M. Ciampoli (conf.) - Ric. Marton. Svolgimento del processo e motivi della decisione. - Il P.M. presso il Tribunale di Bolzano, essendo emerso, nell’ambito di una indagine per un presunto omicidio, un traffico illecito di pillole afrodisiache, adottava vari decreti di perquisizione e sequestro per individuare i responsabili della produzione e fornitura ad alcune farmacie del principio attivo “Sildenafil citrato”, utilizzato per il Viagra, farmaco brevettato dalla ditta Pfizer. In data 18/4/2002, i Carabinieri di Bolzano, in esecuzione del decreto di perquisizione locale e personale 11/4/2002 del predetto P.M., procedevano al sequestro probatorio, presso il laboratorio della ditta Agrar s.r.l., di documentazione varia e di diverse confezioni del menzionato principio attivo. Detto sequestro, in data 20/4/2002, veniva convalidato dal P.M. -ex art. 355, comma 2, c.p.p. - che considerava i beni oggetto di esso come corpo di reato o comunque mezzo usato per commettere il reato, ipotizzando nei confronti di Marton Andrea, legale rappresentante della ditta produttrice Agrar s.r.l., il reato di cui all’art. 88 R.D. n. 1127/1939, per aver prodotto e ve nduto l’indicato principio attivo (sildenafil citrato) in frode ad un valido brevetto di invenzione industriale. Di tale provvedimento l’indagato chiedeva il riesame ed il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza indicata in premessa, rigettava l’istanza, ravvisando la sussistenza del fumus delicti e l’esigenza di mantenere la misura. Ricorre per cassazione il Marton, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l’intero corpo del R.D. n. 1127/1939, in quanto lo stesso prevede la c.d. “eccezione galenica”, e cioè esclude dalla tutela brevettuale i preparati estemporanei, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ed i “preparati galenici”. Pertanto non può essere vietata la fornitura alle farmacie dei principi attivi, ancorchè sottoposti a brevetto, proprio per rendere possibile ai farmacisti, su prescrizione medica, la realizzazione di preparati galenici. Con memoria difensiva, depositata il 17/10/2002, la parte offesa PFIZER Italia s.p.a., evidenzia l’infondatezza, in diritto, delle tesi del ricorrente, in quanto l’esenzione di cui all’art. 1 lett. b) L. n. 1127/1939 (eccezione galenica) deve intendersi riferita solo ai farmacisti che, nell’esercizio della loro professione, procedano alla preparazione, estemporanea e per unità, su prescrizione medica, di farmaci galenici. All’odierna udienza, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato. Il ricorso è infondato. Innanzi tutto deve premettersi che, trattandosi nel caso di specie di sequestro probatorio e non preventivo, il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell’art. 253 c.p.p. (Cass. Sez. II, 9 dicembre 1999, n. 6149, Marini e altro). Sotto il primo profilo e cioè in ordine alla ipotizzabiltà del reato di cui all’art. 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 l’ordinanza impugnata, ad avviso del Collegio, è motivata congruamente e correttamente. La menzionata legge in materia di brevetti all’art. 1 (sostituito dall’art. 1 D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338) espressamente dispone: “La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione, . . . alla preparazione estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati”. Dalla teorica possibilità -riconosciuta dalla legge al farmacista, ma sempre dietro prescrizione medica e quindi con riferimento ad un determinato paziente- di realizzare dei preparati galenici “per unità”, il ricorrente pretende di ricavare la possibilità, per la propria azienda farmaceutica, di produrre e di fornire alle farmacie un principio attivo (sildenafil citrato) pacificamente coperto da brevetto, come il preparato medicinale che lo utilizza (Viagra), sul presupposto, peraltro indimostrato, che la ditta proprietaria del brevetto (Pfizer) è autorizzata a commercializzare solo il farmaco, ma non il principio attivo, e che quindi i farmacisti non avrebbero in concreto la possibilità di ottemperare ad eventuali prescrizioni sanitarie di preparati galenici a base di sildenafil citrato, pur essendo per legge obbligati a farlo, se nessuna azienda lo producesse. E’ evidente l’infondatezza di tale assunto, perché la c.d. eccezione galenica è prevista dalla legge, a particolari condizioni, nei confronti dei soli farmacisti, i quali, quindi, potrebbero anche preparare principi attivi coperti da brevetto, senza incorrere in alcuna responsabilità (di carattere civile o penale), ma non consente certo neppure ad essi di utilizzare principi attivi prodotti da altri, in violazione dei diritti di privativa. Altrimenti sarebbe svuotato di ogni contenuto lo stesso diritto di privativa riconosciuto dalla legge al titolare del brevetto. Pertanto il reato individuato nel gravato provvedimento è sicuramente ipotizzabile. Per quanto concerne il secondo profilo sopra indicato, e cioè la sussistenza delle finalità probatorie del sequestro, ricorda il Collegio che, per consolidato orientamento maggioritario di questa Corte (Sezioni Unite 15 marzo 1994, n. 2, Carella e altri; e successivamente, tra tante: Sez. III, 10 maggio 1999, n. 1766, PM/Burjak; Sez. V, 8 febbraio 1999, n. 703, Circi; Sez. VI, 17 aprile 1998, n. 1396, PM/Fiorentini), al quale si ritiene di aderire, quando i provvedimenti di sequestro e convalida hanno ad oggetto il “corpo di reato”, essi, nel loro momento genetico, sono sempre legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza -nel concreto- delle finalità proprie del sequestro probatorio, e cioè la tutela delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in via generale ne è prevista la confisca. Ciò non esclude, peraltro, che, successivamente, anche il corpo di reato, quando non appaia più necessario il mantenimento del vincolo per finalità probatorie, possa essere restituito all’avente diritto, ex art. 262 c.p.p. Nel caso in esame non v’è dubbio che il principio attivo sequestrato (sildenafil citrato) costituisca corpo di reato, ai sensi dell’art. 253, comma 2, c.p.p., potendosi ritenere sia “cosa mediante la quale il reato è stato commesso” sia “prodotto del reato”; la documentazione in sequestro, invece, certamente rientra tra le “cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”, di cui al primo comma del menzionato art. 253. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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