Microsoft word - piazza pitagora n. 586 del 20.01.11.doc

ANNO XXXVI
Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.) Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it) a cura dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi
In questo numero:
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 GENNAIO AD OGGI

Se il titolare di farmacia svolge un “secondo Le spese d’incasso e gli sconti sulla Fascia C – Le spese veterinarie sostenute dal figlio a carico – Le divise del personale della farmacia – QUESITO Il contratto di locazione commerciale alla prima Le spese per gli “ECM” sostenute dal dipendente - L’Ici dell’appartamento in multiproprietà - L’aborto come malattia non computata ai fini del “Fustelle” sciolte in farmacia – QUESITO L’“assunzione” di un collaboratore come 2 – SCADENZE FINE GENNAIO 2010
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 GENNAIO AD OGGI
indefettibilmente la mancanza di una disposizione (quella con cui 10/01/11 - Se il titolare di farmacia svolge un “secondo lavoro” -
QUESITO
dell’ordinamento) che invece in questo caso c’è e si tratta appunto Sono da qualche tempo titolare di farmacia ma continuo a svolgere dell’art. 13 della l. 475/68, che però, come si è accennato, non un’attività di lavoro part-time alle dipendenze di una società privata, include minimamente il “rapporto di lavoro privato” tra le ipotesi di presso cui opero ormai da trent’anni. incompatibilità per il titolare individuale. Se però la prosecuzione di questo rapporto fosse in contrasto con le D’altra parte, se pure il legislatore del ’68 non avrebbe ovviamente norme di legge, e particolarmente con quelle sulle incompatibilità mai potuto occuparsi o preoccuparsi dei soci, quello del ’91 ben dei soci, la società sarebbe disponibile a modificarlo in una conosceva invece i divieti precedentemente imposti al titolare e quindi sarebbe stato perfettamente in grado – se lo avesse voluto – di redigere l’art. 8 destinandolo anche ai titolari (integrando così Si è già osservato in altre occasioni che le disposizioni restrittive sostanzialmente l’art. 13), come puntualmente ha fatto qua e là delle libertà e dei diritti dei singoli (su tutte, com’è noto, le norme penali), al contrario di quelle dirette invece ad un loro ampliamento, Anzi, questa mancata estensione al titolare individuale delle (nuove) non possono generalmente essere estese - per analogia (intesa come ipotesi di incompatibilità introdotte per il socio - ancor più se procedimento d’integrazione di una norma di legge) – oltre l’ambito esaminata congiuntamente alla radicale riforma (come diremo tra un applicativo segnato dal loro stesso significato letterale e logico. momento) dell’art. 11 della l. 2/4/68 n. 475 - potrebbe addirittura Una norma sicuramente restrittiva come l’art. 8, I comma, della l. rivelarsi l’espressione di una precisa volontà della legge di riordino 362/91, che indica i casi di incompatibilità dettati espressamente per di configurare per il socio una griglia di impedimenti allo il socio, non può pertanto ritenersi applicabile puramente e svolgimento di altre attività di lavoro (professionali e non) più stretta semplicemente anche al titolare di farmacia in forma individuale. e rigorosa rispetto al titolare individuale; una scelta che, del resto, Che alcune delle figure ivi elencate coinvolgano indubitabilmente sarebbe forse in linea anche con l’intendimento (che si rileva dai anche quest’ultimo, é soltanto perché sono previste espressamente lavori preparatori alla l. 362/91) di favorire, ammettendo alla (anche) per lui da altre norme di settore (così è per l’”informazione titolarità di una farmacia anche società personali, i giovani farmacisti scientifica del farmaco”, per il “rapporto di lavoro pubblico”, per la privi individualmente di grandi mezzi finanziari ma in grado, se titolarità di un’“altra farmacia”), e dunque in queste evenienze non organizzati in forma societaria, di accedere anche loro ad un esercizio possono sorgere dubbi; ma per il “rapporto di lavoro privato” (come per altri casi) l’incompatibilità è contemplata soltanto nel disposto In sostanza - questo potrebbe essere stato il disegno del legislatore - sub c) del I comma dell’art. 8, riservato ai soci, mentre non vi fa il farmacista potrà bensì ora assumere la titolarità anche in forma alcun cenno l’art. 13 della l. 475/68, dettato invece per i titolari di sociale, ma in tal caso la professione, e comunque qualsiasi attività farmacia (né tale specifica ipotesi di incompatibilità pare ricavabile, lavorativa non episodica od occasionale, egli potrà svolgerla soltanto a carico di costoro, da altre disposizioni). all’interno della società di persone; e, se tale assunto fosse E’ vero che siamo forse in presenza di una eadem ratio, dato che, condivisibile, verrebbe anche meno persino quell’eadem ratio cui si è almeno per alcuni profili, i soci di una società di farmacisti esercitano accennato, destituendo così ulteriormente di fondamento qualunque anch’essi - sia nel codice civile che nella normativa di settore – ipotesi di estensione analogica al titolare individuale della disciplina un’impresa (di farmacia), pur se in forma collettiva, e perciò possono delle incompatibilità dettata per il socio. essere talora omologabili ai titolari in forma individuale; e però qui Ma da qualche parte, se non ricordiamo male, si ragiona alla configurabilità di una eadem dispositio, e quindi al ricorso diversamente, sostenendo che un divieto per il titolare di svolgere all’analogia (con l’estensione per questa via al titolare di un divieto un’altra attività di lavoro con carattere di continuità possa derivare – espressamente sancito dalla norma per il socio, o anche, pur se implicitamente - da quella “responsabilità del regolare naturalmente, viceversa), sembra opporsi proprio la ricordata natura esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia” posta restrittiva di questi precetti ma anche, se necessario, la sussistenza di a suo carico dall’art. 11 della stessa l. 362/91, che, come appena una norma positiva vigente destinata espressamente al titolare in ricordato, ha interamente riscritto l’art. 11 della l. 475/78. Senonché, per quanto può interessarci in questa circostanza, il vecchio testo imponeva al titolare addirittura “la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia”, un comando che comminava a carico del “contravventore” nientemeno Senonché, qualche tempo fa l’Amministrazione finanziaria ha avuto che la decadenza dal titolo”; questa formulazione, severissima nel occasione di precisare sull’argomento che “la detrazione spetta al precetto non meno che nella sanzione, aveva dato però – come molti soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario ricorderanno - parecchi grattacapi interpretativi e taluno anche in fase dell’animale” (cir. 55/E del 2001 – par. 1.4.2), e quindi - dovendo applicativa, fino a convincere il legislatore del ’91 ad intervenire nei comunque Lei dimostrare, come sappiamo, il sostenimento della spesa (anche se Fido appartiene a Suo figlio…) - il modo migliore è Per questa e altre ragioni, perciò, la differenza tra i due testi non può senz’altro quello di intestare il documento di spesa al padre anziché verosimilmente essere di mero vocabolario, ma rispecchia l’intento del nuovo art. 11 di sottrarre giustamente la persona fisica del titolare Diversamente, ove cioè il documento risulti invece intestato al figlio, della farmacia ad un’astratta, e tutto sommato indefinibile, fitta si potrebbe ovviare all’inconveniente annotando sul documento ragnatela di adempimenti commissivi (sino ad allora a lui imposti stesso se non altro i dati dell’effettivo sostenitore della spesa (il testualmente in forma appunto “diretta e personale”) riguardanti sia padre), e questo, unitamente alla condizione di familiare a carico la conduzione professionale che la gestione commerciale dell’intestatario del documento (il figlio), varrebbe probabilmente a dell’esercizio, affermando invece, molto più ragionevolmente, ricondurre la spesa (e la detrazione) in capo al genitore. soltanto la sua responsabilità (per eventuali irregolarità inerenti all’uno o all’altro dei due versanti) che tuttavia – almeno in quanto 12/01/2011 - Il contratto di locazione commerciale alla prima
tale e di per sé - non sembra possa configurarsi per il titolare come scadenza - QUESITO
un impedimento normativo, e comunque non certo come una formale In caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione di immobile ad incompatibilità, al compimento di una diversa attività di lavoro, uso commerciale, è obbligatorio stipulare un nuovo contratto alla Né può indurre a conclusioni diverse il ruolo di direttore responsabile che per legge egli è chiamato a svolgere, perché Come è noto, l’art. 28 della legge 392/78 prevede che il contratto di neppure per il direttore responsabile si rinvengono disposizioni che, locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni ad esempio, gli impongano una presenza continuativa o costante se una delle parti non comunica all’altra disdetta nei termini previsti, nell’esercizio ovvero comportamenti astrattamente incompatibili (o tenendo tuttavia presente che alla scadenza del primo periodo di inconciliabili) con un “secondo lavoro”, come è vero che - quando la durata il locatore può esercitare tale facoltà solo per alcuni specifici direzione sia assunta temporaneamente da un sostituto del titolare motivi indicati nell’art. 29 (in sostanza, l’utilizzo del locale a fini (nei casi che ben conosciamo) - le sue prestazioni possono personali del locatore o di suoi familiari). legittimamente essere disciplinate in mille modi diversi, e non E però, proprio perché il rinnovo determina la prosecuzione del necessariamente inquadrate nel lavoro subordinato. contratto precedente nei termini e alle condizioni ivi previste, non è Insomma, fatti salvi i casi di incompatibilità che sono stati scritti per necessario stipulare un nuovo contratto – cioè redigere materialmente lui, a noi pare che un titolare di farmacia possa liberamente assumere un nuovo atto nel quale travasare il contenuto del precedente - ma è - in principio - sia la maggioranza azionaria di Fiat o Telecom o sufficiente versare l’imposta dovuta (corrispondendo la singola Bayer o Gehe Italia, come pure la carica di presidente o annualità, ovvero l’intero periodo di durata della proroga con il amministratore delegato di una di esse, e dunque anche svolgere una modello F23 ed utilizzando comunque il codice tributo 114T) nel qualsivoglia attività di lavoro estranea all’esercizio della farmacia, e termine di trenta giorni dalla data di rinnovo e presentare l’attestato non importa se a tempo pieno o part-time, né se in regime di dell’avvenuto versamento entro venti giorni dal pagamento co.co.co. oppure nel quadro di un lavoro subordinato o di un all’ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto. Questo però, come detto, solo in principio, perché se poi, per tempi e 12/01/2011 - L’Ici dell’appartamento in multiproprietà -
modi di svolgimento, il “secondo lavoro” (quale che sia) si rivelasse QUESITO
così assorbente da impedire – nel concreto, e pertanto da valutare Avendo acquistato un appartamento in multiproprietà in una zona caso per caso – l’insorgere o la permanenza di un autentico turistica, vorrei sapere se l’Ici è a carico mio o del condominio. “rapporto” tra lui e la farmacia–servizio pubblico e/o la farmacia- azienda, fino a privare di effettività quel ruolo di (bi-)responsabile L’art. 19 della legge 388/2000 ha chiarito una volta per tutte (e ne dell’esercizio ascrittogli dall’art. 11, allora qualcosa potrà forse abbiamo dato conto a suo tempo) che per gli immobili sui quali sono essergli eccepito anche se, attenzione, su un piano diverso da quello costituiti diritti di godimento a tempo parziale – tra i quali, per dell’incompatibilità, ma sotto questo aspetto il TU. del 1934 è ancora l’appunto, la multiproprietà - il pagamento dell’Ici è effettuato in grado di apprestare alle autorità di vigilanza strumenti di pressione dall’amministratore del condominio attingendo dalle disponibilità finanziarie dello stesso, provvedendo poi a riaddebitare l’importo Tornando quindi al quesito, lo svolgimento di questo Suo rapporto di impiego privato (che poi è soltanto part-time) ci pare che – almeno in multiproprietario in ragione della rispettiva quota di possesso. - non possa esserLe interdetto, come anche l’eventuale rapporto di co.co.co. prospettatoLe dal Suo datore di lavoro, che peraltro, sotto i 13/01/2011 - L’aborto come malattia non computata ai fini del
profili esaminati, non sarebbe in ogni caso migliore né peggiore di comporto - QUESITO
Una collaboratrice si è ammalata per più di 150 giorni nel periodo Ma il dibattito su una questione così delicata, come sono in genere gennaio-ottobre 2010; ma alla fine di novembre, resasi conto di quelle che possono involgere i principi di un sistema, resta essere in stato di gravidanza, ha proceduto ad un’interruzione naturalmente aperto, specie quando – come qui – le fattispecie volontaria, assentandosi dal lavoro complessivamente per ulteriori concrete possono rivelarsi le più variegate e dunque non sempre Credo quindi che sia stato superato il periodo di comporto di 180 giorni, e che perciò io possa procedere al licenziamento. 11/01/2011 - Le spese veterinarie sostenute dal figlio a carico –
QUESITO
Va in primo luogo sottolineato che un’interruzione spontanea (o Posso portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi le terapeutica) della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della spese sostenute per le visite e le medicine del cane di mio figlio, gestazione è ritenuto aborto e non parto, e dunque costituisce, a tutti A questo riguardo, l’Inps ha tuttavia precisato che l’aborto deve Per la verità, le spese veterinarie non sarebbero astrattamente essere considerato una malattia determinata proprio dalla annoverabili tra quelle che danno diritto alla detrazione anche quando gravidanza, cosicché, l’assenza che ne deriva, proprio perché legata non siano sostenute nel proprio interesse ma in quello di familiari a all’evento “gravidanza”, non è computabile nel termine massimo di 180 giorni previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione Quanto al secondo quesito, per i farmaci di Fascia A vale il principio delle quote minime di spettanza, rispettivamente, delle farmacie, pari Quei 33 giorni, insomma, non concorrono al calcolo del periodo di al 30,35% sul prezzo di vendita, e dei grossisti, pari al 3%, come comporto, e dunque quella Sua collaboratrice ci pare non possa recentemente modificate dal comma 6, art. 11, del D.L. 78 del essere licenziata, almeno per questo motivo. 31/05/2010, convertito nella L. 122 del 30/07/2010 (la c.d. Manovra Per completezza, ricordiamo anche che, nel caso di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno (i due periodi sono entrambi di 180 Invece, per i farmaci di Fascia C, come è il Cialis da Lei evocato, i giorni ma solo per caso…) e trattandosi pertanto di parto, l’assenza margini sono liberi e dipendono perciò solo dagli accordi conseguente deve naturalmente vedere l’applicazione del trattamento economico e normativo relativo alla disciplina sulla maternità. L’unica disposizione normativa è rappresentata dall’art. 13 dell’antico e storico R.D. 3/03/1927, che prevedeva il diritto del 14/01/2011 - L’“assunzione” di un collaboratore come co.co.co.
farmacista ad un margine non inferiore al 25%, sempre del prezzo al QUESITO
Vorrei sapere se un farmacista può essere assunto con un contratto Quindi, non c’è alcuna “difesa” da apprestare sul piano giuridico per la “scontistica” a Lei nel concreto praticata, perché a decidere sono soltanto - ancora una volta - le solite dure leggi del mercato…. La “Riforma Biagi” del 2003 ha sancito la “sopravvivenza” dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa soltanto per le 18/01/2011 - Le divise del personale della farmacia – QUESITO
prestazioni effettuate dagli iscritti negli albi professionali (come i Fornisco gratuitamente al personale sia i camici per farmacisti e farmacisti), nonché per quelle dei pensionati di vecchiaia e degli commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma anche dei completini sportivi (essendo da allora, del resto, consentito disciplinare i in bleu (e camicie di seta!) per le addette al reparto beauty , e tanto rapporti diversi con contratti di collaborazione a progetto). in versione estiva che invernale, da indossare comunque Naturalmente la co.co.co. esclude qualsiasi vincolo di obbligatoriamente durante il servizio. subordinazione, perché il collaboratore, sia pur nel quadro di Come si devono considerare fiscalmente tali oneri nel bilancio della indicazioni di massima da parte del committente, potrà svolgere le sue prestazioni senza l’osservanza di particolari obblighi, neppure con riguardo al rispetto dell’orario, salvo quello di apertura al Per quanto riguarda la farmacia il trattamento contabile-fiscale di pubblico dell’esercizio e ovviamente delle norme anche queste spese non pone particolari problemi. Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli Non è pertanto ortodosso domandarsi se il farmacista può essere stessi Principi contabili nazionali raccomandano di rilevare - nella “assunto” con un contratto di co.co.co., trattandosi invece, come voce B6), Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di appena detto, di un rapporto definito comunemente – e non proprio consumo e merci - anche quelli per acquisti di beni destinati a vario casualmente - “parasubordinato”, le cui modalità di svolgimento titolo al personale dipendente; e invero la classificazione delle voci dovranno comunque essere formalizzate in una specifica scrittura per natura, seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi (che dovrà prevedere perlomeno anche la durata del rapporto, a questi beni, costituenti materiale di consumo, siano classificati solitamente annuale , oltre al compenso pattuito). nella voce corrispondente, anche se destinati funzionalmente al Occorre infine rammentare che quello con il co.co.co. resta pur personale, e non in una delle voci B9) (“Per il personale”), le quali sempre un rapporto “delicato” (tanto più in una farmacia nella quale accolgono, invece, le componenti monetarie del costo del personale. il farmacista collaboratore è generalmente un lavoratore Dal punto di vista delle imposizione diretta, poi, questi oneri subordinato….), e quindi il committente (il titolare dell’esercizio) gestionali sono ad ogni effetto spese per prestazioni di lavoro deve evitare quanto più possibile di lasciarsi convincere – cedendo, perfettamente inerenti all’attività della farmacia, vista la loro magari, alle pressioni della “controparte” – a “parificare”, anche se destinazione al personale dipendente, e quindi sono integralmente indirettamente, le modalità di svolgimento e/o di remunerazione delle deducibili nella determinazione del reddito d’esercizio. sue prestazioni a quelle svolte da un dipendente. Più complessa, invece, è la corretta qualificazione dei beni in Il rischio sarebbe evidentemente quello di dover poi resistere ad questione in capo ai dipendenti cui essi sono destinati. eventuali richieste del collaboratore di applicazione delle ben più Infatti, la concessione in uso, o comunque l’assegnazione del onerose (per il committente) prerogative tipiche del lavoro vestiario (fatto salvo l’obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in subordinato, sia sotto il profilo economico (quali tredicesima, particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che, come sappiamo, quattordicesima, TFR, ecc.) che contributivo. per i farmacisti trae origine anche da una norma deontologica), Insomma, come diceva Manzoni, “adelante Pedro…, ma con juicio”. potrebbe dar luogo ad un vero e proprio compenso in natura (“benefit”) da inserire in busta paga per un importo corrispondente al 17/01/11 - Le “spese d’incasso” e gli sconti sulla Fascia C
valore normale del bene (in pratica, il valore commerciale del capo QUESITO
di vestiario) e da assoggettare dunque a tassazione e a contribuzione. Molte aziende, soprattutto quelle che operano nel settore cosmetico, E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di riportano in fattura la famigerata voce "spese di incasso" a cui tra “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, per il quale in l'altro applicano anche l'IVA. Vi sembra un'operazione corretta? via generale sconta imposte e contributi tutto quello che il dipendente Inoltre, il "Cialis" (è un esempio) viene venduto dai vari grossisti con riceve in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e, scontistiche più basse rispetto a tutti gli altri in quanto l’industria dall’altro, del principio di valorizzazione dei benefit in natura non garantisce lo sconto canonico, ma uno più basso (e si tratta secondo, appunto, il criterio del valore normale. anche di 6 punti di differenza!). Vorrei sapere se per le aziende ci Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e sono deroghe al già intoccabile 66,65% dello sconto di cui gode la Allorché, infatti, l’erogazione di un bene o un servizio - pure utilizzato personalmente dal dipendente - corrisponda ad un interesse Le “spese d’incasso”, che il fornitore addebita direttamente in fattura esclusivo o prevalente del datore di lavoro, e sia intimamente in relazione alle modalità di pagamento convenute, costituiscono connesso all’attività lavorativa, e non invece finalizzato alla oneri strettamente accessori rispetto all’acquisto della merce o alla gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua prestazione del servizio e, come tali, non possono essere considerate sfera patrimoniale, l’uso o l’utilizzo di quel bene o di quel servizio quali corrispettivi di un’operazione di pagamento esenti dall’Iva, ma non può costituire per quest’ultimo un benefit imponibile. concorrono anch’esse - in via appunto accessoria - alla base Il che vale ancor più per i camici, sia perché i dipendenti sono imponibile dell’operazione principale. obbligati ad indossarli durante l’orario di lavoro (per i farmacisti, Lo ha stabilito la stessa Corte di Giustizia Ue con la recentissima ripetiamo, tale comportamento risponde persino ad una norma deontologica), e sia perché è ragionevolmente da escludere un uso personale al di fuori dell’attività lavorativa di indumenti del genere, sempre meno frequente), ma in qualche circostanza può non essere in e quindi, per ciò stesso, verrebbe meno per il prestatore di lavoro realtà agevole per la farmacia sottrarvisi del tutto, perché, specie nei quel vantaggio personale, pur indiretto e/o secondario, che centri minori, il rapporto con gli assistiti è talora così stretto e diretto costituisce il presupposto indifettibile dell’imponibilità. da rendere complicato rifiutare la consegna di un farmaco a persona Per il vestiario delle addette al reparto beauty, invece, potrebbe porsi di cui il farmacista conosca la patologia e quindi, poniamo, la qualche criticità, dato che in tal caso - trattandosi di abiti “civili” e, necessità per lui - presenti la ricetta “rossa” o prometta di presentarla pertanto, perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto successivamente - di assumere quel medicinale senza grandi indugi. lavorativo – sarebbe configurabile quel vantaggio personale per il Il fatto è che, secondo l’art. 3 della Convenzione tuttora vigente, “le dipendente e quindi quel certo “incremento patrimoniale” che farmacie erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica, potrebbe di per sé determinare la tassazione del benefit. redatta sugli appositi moduli validi per il SSN nei limiti previsti In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica ecc.”, e anzi – precisa il successivo art. 7 - “all’atto della spedizione (pur se con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e delle ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di dei commessi) non ci sentiamo di abbracciare una conclusione così spedizione” vi va applicato “il bollino a lettura ottica staccato dalla rigida, dato che, ancora una volta, l’uso del vestiario – anche qui obbligatorio durante l’orario di lavoro pur se in base ad una mera Se dunque è fatto obbligo espresso alle farmacie di erogare regola di servizio - risponde prevalentemente all’interesse del datore medicinali soltanto “su presentazione della ricetta medica”, di lavoro, restando dunque escluso, almeno in via principale, ogni “anticipare” un farmaco all’assistito in assenza della ricetta è vietato intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità lavorative, e e costituisce per di più un’infrazione convenzionale a consumazione anche l’uso personale extra-lavorativo che queste ultime potrebbero c.d. istantanea, che si perfeziona cioè con l’”anticipazione” in sé, farne configurerebbe un’ipotesi soltanto eventuale e residuale, indipendentemente dall’eventuale successiva richiesta di rimborso al inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come compenso in natura imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Non si tratta perciò di un “processo alle intenzioni”, come Lei lamenta, perché qui non è in discussione l’“intenzione” (che nel Suo 19/01/2011 - Le spese per gli “ECM” sostenute dal dipendente -
caso sarebbe stata comunque imperscrutabile, dato che l’ispezione è QUESITO
sopraggiunta poco tempo dopo la consegna dei farmaci senza le Sulla deducibilità del rimborso delle spese dei corsi “ECM” ricette del SSN), ma la condotta - cioè l’“anticipazione”- in quanto sostenute dai dipendenti della farmacia continuo a sentire pareri tale (mentre la richiesta di rimborso può in certe evenienze esporre il titolare della farmacia a conseguenze ancor più serie). Vorrei perciò conoscere il vostro parere e anche eventualmente la Del resto, non stiamo parlando di mere formalità o di adempimenti di pura forma, ma di prescrizioni che attengono anch’esse ai contenuti della prestazione della farmacia in regime convenzionale, ed Le somme rimborsate sono sicuramente deducibili, e quindi non esattamente a modalità tipiche del suo svolgimento, senza contare dovrebbe in realtà riscontrarsi alcuna disparità di vedute. che talvolta condotte del genere possono astrattamente innestarsi in Trattandosi, infatti, di aggiornamento professionale del personale disegni molto più ampi e articolati; in ogni caso, perciò, la norma dipendente, gli oneri sostenuti per i corsi “ECM” rientrano a pieno convenzionale giustamente le vieta, imponendo la consegna del titolo tra quelli per prestazioni di lavoro perfettamente inerenti farmaco contestualmente alla presentazione della ricetta. all’attività e come tali pienamente deducibili ai fini della La fattispecie concreta che La riguarda è tuttavia caratterizzata, come determinazione del reddito dell’esercizio. si è visto, dalla consegna in due circostanze (ravvicinate nel tempo) Quanto alle modalità di effettuazione della spesa e alla relativa di più confezioni di uno stesso farmaco, e questo potrebbe anche documentazione, essa può essere indifferentemente sostenuta indurre la Commissione Asl – se il deferimento, come temiamo, ci direttamente dalla farmacia con il rilascio della relativa sarà - a ritenere applicabile il principio della prevalenza dei Suoi atti documentazione a questa intestata (e contenente, s’intende, professionali sull’“eccezionale disattesa” (il problema è che qui le l’indicazione delle persone partecipanti al corso), ovvero rimborsate “disattese” sono state due…) di adempimenti convenzionali, al dipendente o al collaboratore farmacista dietro il rilascio da parte concludendo quindi con una decisione di proscioglimento. sua di apposita ricevuta in cui egli dichiari di aver anticipato per la Nella peggiore delle ipotesi, però, non crediamo che Lei possa partecipazione al corso “ECM” l’importo che la farmacia gli ha poi temere una sanzione più severa del richiamo o del richiamo con diffida, perchè la minacciata “sospensione dal servizio“ costituirebbe una misura sicuramente sproporzionata rispetto alla non eccelsa 19/01/2011 - Adeguamento Istat per dicembre 2010
gravità dei fatti che possono esserLe contestati. È stato pubblicato nella G.U. l’indice di aggiornamento Istat relativo a dicembre 2010, che, in lieve aumento, è pari all’1,9%, mentre quello biennale, anch’esso ancora in salita, è pari al 2,9%. 2 – SCADENZE FINE GENNAIO 2011
I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua, 25/01 - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle
dell’1,425% (che corrisponde al 75% dell’1,9%) e, in ragione cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre biennale, del 2,175% (il 75% del 2,9%). 31/01 - Versamento del canone annuale di abbonamento alla
20/01/2011 - “Fustelle” sciolte in farmacia – QUESITO
radio o alla televisione per l’anno 2011. Nel corso di una verifica della Asl, un funzionario ha trovato in un 31/01 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione
cassetto del bancone delle fustelle di confezioni di uno stesso spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l’anno farmaco consegnate in due riprese, nei giorni precedenti, ad un 2011 salvo un diverso termine stabilito dal comune assistito che è mio cliente da parecchi anni. 31/01 - Versamento della tassa annuale di concessioni regionali
L’altro funzionario mi ha preannunciato il deferimento della farmacia alla Commissione, facendomi temere un provvedimento di sospensione dalla Convenzione. 31/01 - Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in
un’unica soluzione o come prima rata trimestrale per l’anno 2011

Se abbiamo ben compreso i fatti (sintetizzati nel quesito), sono stati
31/01 - Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle
rinvenuti in farmacia alcune “fustelle” staccate dalle confezioni – Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità riguardanti uno stesso medicinale - consegnate all’assistito in due privilegiata nel quarto trimestre 2010 (c.d. paesi Black list, fra cui occasioni diverse senza la previa presentazione delle ricette, rientra anche la Repubblica di San Marino) nell’intesa di una successiva loro produzione da parte E’ una vicenda non propriamente infrequente (anche se, ci sembra,

Source: http://www.sediva.it/pdf/notiziari/Piazza%20Pitagora%20586.pdf

Microsoft word - expert opinion final 14 06 2010 .doc

TECHNICAL OPINION Action Canada for Population and Development (ACPD) UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP) Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva 9 June 2010 Background Ms. Catherine McDonald, Executive Director of Action Canada for Popul

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Secretary: Joy Woodward P O Box 53219, Kenilworth 7745, South Africa. Editorial Team: Mick Dower with Coen Calitz, Johan Schoombee and John Winter (The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the Cape Cliivia Club) The year end meeting was held at Kirstenbosch, followed by the traditional braai. Over a 100 members attended and enjoyed Johan Scho

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