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ANNO XXXVI
Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)
Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)
a cura dello “Studio Associato Bacigalupo-Lucidi” In questo numero: 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 GENNAIO AD OGGI
Se il titolare di farmacia svolge un “secondo
Le spese d’incasso e gli sconti sulla Fascia C –
Le spese veterinarie sostenute dal figlio a carico –
Le divise del personale della farmacia – QUESITO
Il contratto di locazione commerciale alla prima
Le spese per gli “ECM” sostenute dal dipendente -
L’Ici dell’appartamento in multiproprietà -
L’aborto come malattia non computata ai fini del
“Fustelle” sciolte in farmacia – QUESITO
L’“assunzione” di un collaboratore come
2 – SCADENZE FINE GENNAIO 2010 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 GENNAIO AD OGGI
indefettibilmente la mancanza di una disposizione (quella con cui
10/01/11 - Se il titolare di farmacia svolge un “secondo lavoro” - QUESITO
dell’ordinamento) che invece in questo caso c’è e si tratta appunto
Sono da qualche tempo titolare di farmacia ma continuo a svolgere
dell’art. 13 della l. 475/68, che però, come si è accennato, non
un’attività di lavoro part-time alle dipendenze di una società privata,
include minimamente il “rapporto di lavoroprivato” tra le ipotesi di
presso cui opero ormai da trent’anni. incompatibilità per il titolare individuale.
Se però la prosecuzione di questo rapporto fosse in contrasto con le
D’altra parte, se pure il legislatore del ’68 non avrebbe ovviamente
norme di legge, e particolarmente con quelle sulle incompatibilità
mai potuto occuparsi o preoccuparsi dei soci, quello del ’91 ben
dei soci, la società sarebbe disponibile a modificarlo in una
conosceva invece i divieti precedentemente imposti al titolare e
quindi sarebbe stato perfettamente in grado – se lo avesse voluto – di
redigere l’art. 8 destinandolo anche ai titolari (integrando così
Si è già osservato in altre occasioni che le disposizioni restrittive
sostanzialmente l’art. 13), come puntualmente ha fatto qua e là
delle libertà e dei diritti dei singoli (su tutte, com’è noto, le norme penali), al contrario di quelle dirette invece ad un loro ampliamento,
Anzi, questa mancata estensione al titolareindividuale delle (nuove)
non possono generalmente essere estese - per analogia (intesa come
ipotesi di incompatibilità introdotte per il socio - ancor più se
procedimento d’integrazione di una norma di legge) – oltre l’ambito
esaminata congiuntamente alla radicale riforma (come diremo tra un
applicativo segnato dal loro stesso significato letterale e logico.
momento) dell’art. 11 della l. 2/4/68 n. 475 - potrebbe addirittura
Una norma sicuramente restrittiva come l’art. 8, I comma, della l.
rivelarsi l’espressione di una precisa volontà della legge di riordino
362/91, che indica i casi di incompatibilità dettati espressamente per
di configurare per il socio una griglia di impedimenti allo
il socio, non può pertanto ritenersi applicabile puramente e
svolgimento di altre attività di lavoro (professionali e non) più stretta
semplicemente anche al titolare di farmacia in forma individuale.
e rigorosa rispetto al titolare individuale; una scelta che, del resto,
Che alcune delle figure ivi elencate coinvolgano indubitabilmente
sarebbe forse in linea anche con l’intendimento (che si rileva dai
anche quest’ultimo, é soltanto perché sono previste espressamente
lavori preparatori alla l. 362/91) di favorire, ammettendo alla
(anche) per lui da altre norme di settore (così è per l’”informazione
titolarità di una farmacia anche società personali, i giovani farmacisti
scientifica del farmaco”, per il “rapporto di lavoro pubblico”, per la
privi individualmente di grandi mezzi finanziari ma in grado, se
titolarità di un’“altra farmacia”), e dunque in queste evenienze non
organizzati in forma societaria, di accedere anche loro ad un esercizio
possono sorgere dubbi; ma per il “rapporto di lavoroprivato” (come
per altri casi) l’incompatibilità è contemplata soltanto nel disposto
In sostanza - questo potrebbe essere stato il disegno del legislatore -
sub c) del I comma dell’art. 8, riservato ai soci, mentre non vi fa
il farmacista potrà bensì ora assumere la titolarità anche in forma
alcun cenno l’art. 13 della l. 475/68, dettato invece per i titolari di
sociale, ma in tal caso la professione, e comunque qualsiasi attività
farmacia (né tale specifica ipotesi di incompatibilità pare ricavabile,
lavorativa non episodica od occasionale, egli potrà svolgerla soltanto
a carico di costoro, da altre disposizioni).
all’interno della società di persone; e, se tale assunto fosse
E’ vero che siamo forse in presenza di una eadem ratio, dato che,
condivisibile, verrebbe anche meno persino quell’eadem ratio cui si è
almeno per alcuni profili, i soci di una società di farmacisti esercitano
accennato, destituendo così ulteriormente di fondamento qualunque
anch’essi - sia nel codice civile che nella normativa di settore –
ipotesi di estensione analogica al titolare individuale della disciplina
un’impresa (di farmacia), pur se in forma collettiva, e perciò possono
delle incompatibilità dettata per il socio.
essere talora omologabili ai titolari in forma individuale; e però qui
Ma da qualche parte, se non ricordiamo male, si ragiona
alla configurabilità di una eadem dispositio, e quindi al ricorso
diversamente, sostenendo che un divieto per il titolare di svolgere
all’analogia (con l’estensione per questa via al titolare di un divieto
un’altra attività di lavoro con carattere di continuità possa derivare –
espressamente sancito dalla norma per il socio, o anche,
pur se implicitamente - da quella “responsabilitàdel regolare
naturalmente, viceversa), sembra opporsi proprio la ricordata natura
esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia” posta
restrittiva di questi precetti ma anche, se necessario, la sussistenza di
a suo carico dall’art. 11 della stessa l. 362/91, che, come appena
una norma positiva vigente destinata espressamente al titolare in
ricordato, ha interamente riscritto l’art. 11 della l. 475/78.
Senonché, per quanto può interessarci in questa circostanza, il
vecchio testo imponeva al titolare addirittura “la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia”, un
comando che comminava a carico del “contravventore” nientemeno
Senonché, qualche tempo fa l’Amministrazione finanziaria ha avuto
che la decadenza “daltitolo”; questa formulazione, severissima nel
occasione di precisare sull’argomento che “la detrazione spetta al
precetto non meno che nella sanzione, aveva dato però – come molti
soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario
ricorderanno - parecchi grattacapi interpretativi e taluno anche in fase
dell’animale” (cir. 55/E del 2001 – par. 1.4.2), e quindi - dovendo
applicativa, fino a convincere il legislatore del ’91 ad intervenire nei
comunque Lei dimostrare, come sappiamo, il sostenimento della
spesa (anche se Fido appartiene a Suo figlio…) - il modo migliore è
Per questa e altre ragioni, perciò, la differenza tra i due testi non può
senz’altro quello di intestare il documento di spesa al padre anziché
verosimilmente essere di mero vocabolario, ma rispecchia l’intento
del nuovo art. 11 di sottrarre giustamente la persona fisica del titolare
Diversamente, ove cioè il documento risulti invece intestato al figlio,
della farmacia ad un’astratta, e tutto sommato indefinibile, fitta
si potrebbe ovviare all’inconveniente annotando sul documento
ragnatela di adempimenti commissivi (sino ad allora a lui imposti
stesso se non altro i dati dell’effettivo sostenitore della spesa (il
testualmente in forma appunto “diretta e personale”) riguardanti sia
padre), e questo, unitamente alla condizione di familiare a carico
la conduzione professionale che la gestione commerciale
dell’intestatario del documento (il figlio), varrebbe probabilmente a
dell’esercizio, affermando invece, molto più ragionevolmente,
ricondurre la spesa (e la detrazione) in capo al genitore.
soltanto la sua responsabilità (per eventuali irregolarità inerenti
all’uno o all’altro dei due versanti) che tuttavia – almeno in quanto
12/01/2011 - Il contratto di locazione commerciale alla prima
tale e di per sé - non sembra possa configurarsi per il titolare come
scadenza - QUESITO
un impedimento normativo, e comunque non certo come una formale
In caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione di immobile ad incompatibilità, al compimento di una diversa attività di lavoro,
uso commerciale, è obbligatorio stipulare un nuovo contratto alla
Né può indurre a conclusioni diverse il ruolo di direttore responsabile che per legge egli è chiamato a svolgere, perché
Come è noto, l’art. 28 della legge 392/78 prevede che il contratto di
neppure per il direttore responsabile si rinvengono disposizioni che,
locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni
ad esempio, gli impongano una presenza continuativa o costante
se una delle parti non comunica all’altra disdetta nei termini previsti,
nell’esercizio ovvero comportamenti astrattamente incompatibili (o
tenendo tuttavia presente che alla scadenza del primo periodo di
inconciliabili) con un “secondo lavoro”, come è vero che - quando la
durata il locatore può esercitare tale facoltà solo per alcuni specifici
direzione sia assunta temporaneamente da un sostituto del titolare
motivi indicati nell’art. 29 (in sostanza, l’utilizzo del locale a fini
(nei casi che ben conosciamo) - le sue prestazioni possono
personali del locatore o di suoi familiari).
legittimamente essere disciplinate in mille modi diversi, e non
E però, proprio perché il rinnovo determina la prosecuzione del
necessariamente inquadrate nel lavoro subordinato.
contratto precedente nei termini e alle condizioni ivi previste, non è
Insomma, fatti salvi i casi di incompatibilità che sono stati scritti per
necessario stipulare un nuovo contratto – cioè redigere materialmente
lui, a noi pare che un titolare di farmacia possa liberamente assumere
un nuovo atto nel quale travasare il contenuto del precedente - ma è
- in principio - sia la maggioranza azionaria di Fiat o Telecom o
sufficiente versare l’imposta dovuta (corrispondendo la singola
Bayer o Gehe Italia, come pure la carica di presidente o
annualità, ovvero l’intero periodo di durata della proroga con il
amministratore delegato di una di esse, e dunque anche svolgere una
modello F23 ed utilizzando comunque il codice tributo 114T) nel
qualsivoglia attività di lavoro estranea all’esercizio della farmacia, e
termine di trenta giorni dalla data di rinnovo e presentare l’attestato
non importa se a tempo pieno o part-time, né se in regime di
dell’avvenuto versamento entro venti giorni dal pagamento
co.co.co. oppure nel quadro di un lavoro subordinato o di un
all’ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.
Questo però, come detto, solo in principio, perché se poi, per tempi e
12/01/2011 - L’Ici dell’appartamento in multiproprietà -
modi di svolgimento, il “secondo lavoro” (quale che sia) si rivelasse
QUESITO
così assorbente da impedire – nel concreto, e pertanto da valutare
Avendo acquistato un appartamento in multiproprietà in una zona caso per caso – l’insorgere o la permanenza di un autentico
turistica, vorrei sapere se l’Ici è a carico mio o del condominio.
“rapporto” tra lui e la farmacia–servizio pubblico e/o la farmacia-
azienda, fino a privare di effettività quel ruolo di (bi-)responsabile
L’art. 19 della legge 388/2000 ha chiarito una volta per tutte (e ne
dell’esercizio ascrittogli dall’art. 11, allora qualcosa potrà forse
abbiamo dato conto a suo tempo) che per gli immobili sui quali sono
essergli eccepito anche se, attenzione, su un piano diverso da quello
costituiti diritti di godimento a tempo parziale – tra i quali, per
dell’incompatibilità, ma sotto questo aspetto il TU. del 1934 è ancora
l’appunto, la multiproprietà - il pagamento dell’Ici è effettuato
in grado di apprestare alle autorità di vigilanza strumenti di pressione
dall’amministratore del condominio attingendo dalle disponibilità
finanziarie dello stesso, provvedendo poi a riaddebitare l’importo
Tornando quindi al quesito, lo svolgimento di questo Suo rapporto di
impiegoprivato (che poi è soltanto part-time) ci pare che – almeno in multiproprietario in ragione della rispettiva quota di possesso.
sé - non possa esserLe interdetto, come anche l’eventuale rapporto di
co.co.co. prospettatoLe dal Suo datore di lavoro, che peraltro, sotto i
13/01/2011 - L’aborto come malattia non computata ai fini del
profili esaminati, non sarebbe in ogni caso migliore né peggiore di
comporto - QUESITO Una collaboratrice si è ammalata per più di 150 giorni nel periodo
Ma il dibattito su una questione così delicata, come sono in genere
gennaio-ottobre 2010; ma alla fine di novembre, resasi conto di
quelle che possono involgere i principi di un sistema, resta
essere in stato di gravidanza, ha proceduto ad un’interruzione
naturalmente aperto, specie quando – come qui – le fattispecie
volontaria, assentandosi dal lavoro complessivamente per ulteriori
concrete possono rivelarsi le più variegate e dunque non sempre
Credo quindi che sia stato superato il periodo di comporto di 180 giorni, e che perciò io possa procedere al licenziamento. 11/01/2011 - Le spese veterinarie sostenute dal figlio a carico – QUESITO
Va in primo luogo sottolineato che un’interruzione spontanea (o
Posso portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi le terapeutica) della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della
spese sostenute per le visite e le medicine del cane di mio figlio,
gestazione è ritenuto aborto e non parto, e dunque costituisce, a tutti
A questo riguardo, l’Inps ha tuttavia precisato che l’aborto deve
Per la verità, le spese veterinarie non sarebbero astrattamente
essere considerato una malattia determinata proprio dalla
annoverabili tra quelle che danno diritto alla detrazione anche quando
gravidanza, cosicché, l’assenza che ne deriva, proprio perché legata
non siano sostenute nel proprio interesse ma in quello di familiari a
all’evento “gravidanza”, non è computabile nel termine massimo di
180 giorni previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione
Quanto al secondo quesito, per i farmaci di Fascia A vale il principio
delle quote minime di spettanza, rispettivamente, delle farmacie, pari
Quei 33 giorni, insomma, non concorrono al calcolo del periodo di
al 30,35% sul prezzo di vendita, e dei grossisti, pari al 3%, come
comporto, e dunque quella Sua collaboratrice ci pare non possa
recentemente modificate dal comma 6, art. 11, del D.L. 78 del
essere licenziata, almeno per questo motivo.
31/05/2010, convertito nella L. 122 del 30/07/2010 (la c.d. Manovra
Per completezza, ricordiamo anche che, nel caso di interruzione della
gravidanza dopo il 180° giorno (i due periodi sono entrambi di 180
Invece, per i farmaci di Fascia C, come è il Cialis da Lei evocato, i
giorni ma solo per caso…) e trattandosi pertanto di parto, l’assenza
margini sono liberi e dipendono perciò solo dagli accordi
conseguente deve naturalmente vedere l’applicazione del trattamento
economico e normativo relativo alla disciplina sulla maternità.
L’unica disposizione normativa è rappresentata dall’art. 13
dell’antico e storico R.D. 3/03/1927, che prevedeva il diritto del
14/01/2011 - L’“assunzione” di un collaboratore come co.co.co. –
farmacista ad un margine non inferiore al 25%, sempre del prezzo al
QUESITO Vorrei sapere se un farmacista può essere assunto con un contratto
Quindi, non c’è alcuna “difesa” da apprestare sul piano giuridico per
la “scontistica” a Lei nel concreto praticata, perché a decidere sono
soltanto - ancora una volta - le solite dure leggi del mercato….
La “Riforma Biagi” del 2003 ha sancito la “sopravvivenza” dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa soltanto per le
18/01/2011 - Le divise del personale della farmacia – QUESITO
prestazioni effettuate dagli iscritti negli albi professionali (come i
Fornisco gratuitamente al personale sia i camici per farmacisti e
farmacisti), nonché per quelle dei pensionati di vecchiaia e degli
commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma anche dei completini
sportivi (essendo da allora, del resto, consentito disciplinare i
in bleu (e camicie di seta!) per le addette al reparto beauty , e tanto
rapporti diversi con contratti di collaborazione a progetto).
in versione estiva che invernale, da indossare comunque
Naturalmente la co.co.co. esclude qualsiasi vincolo di
obbligatoriamente durante il servizio.
subordinazione, perché il collaboratore, sia pur nel quadro di
Come si devono considerare fiscalmente tali oneri nel bilancio della
indicazioni di massima da parte del committente, potrà svolgere le
sue prestazioni senza l’osservanza di particolari obblighi, neppure
con riguardo al rispetto dell’orario, salvo quello di apertura al
Per quanto riguarda la farmacia il trattamento contabile-fiscale di
pubblico dell’esercizio e ovviamente delle norme anche
queste spese non pone particolari problemi.
Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli
Non è pertanto ortodosso domandarsi se il farmacista può essere
stessi Principi contabili nazionali raccomandano di rilevare - nella
“assunto” con un contratto di co.co.co., trattandosi invece, come
voce B6), Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di
appena detto, di un rapporto definito comunemente – e non proprio
consumo e merci -anche quelli per acquisti di beni destinati a vario
casualmente - “parasubordinato”, le cui modalità di svolgimento
titolo al personale dipendente; e invero la classificazione delle voci
dovranno comunque essere formalizzate in una specifica scrittura
per natura, seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi
(che dovrà prevedere perlomeno anche la durata del rapporto,
a questi beni, costituenti materiale di consumo, siano classificati
solitamente annuale , oltre al compenso pattuito).
nella voce corrispondente, anche se destinati funzionalmente al
Occorre infine rammentare che quello con il co.co.co. resta pur
personale, e non in una delle voci B9) (“Per il personale”), le quali
sempre un rapporto “delicato” (tanto più in una farmacia nella quale
accolgono, invece, le componenti monetarie del costo del personale.
il farmacista collaboratore è generalmente un lavoratore
Dal punto di vista delle imposizione diretta, poi, questi oneri
subordinato….), e quindi il committente (il titolare dell’esercizio)
gestionali sono ad ogni effetto spese per prestazioni di lavoro
deve evitare quanto più possibile di lasciarsi convincere – cedendo,
perfettamente inerenti all’attività della farmacia, vista la loro
magari, alle pressioni della “controparte” – a “parificare”, anche se
destinazione al personale dipendente, e quindi sono integralmente
indirettamente, le modalità di svolgimento e/o di remunerazione delle
deducibili nella determinazione del reddito d’esercizio.
sue prestazioni a quelle svolte da un dipendente.
Più complessa, invece, è la corretta qualificazione dei beni in
Il rischio sarebbe evidentemente quello di dover poi resistere ad
questione in capo ai dipendenti cui essi sono destinati.
eventuali richieste del collaboratore di applicazione delle ben più
Infatti, la concessione in uso, o comunque l’assegnazione del
onerose (per il committente) prerogative tipiche del lavoro
vestiario (fatto salvo l’obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in
subordinato, sia sotto il profilo economico (quali tredicesima,
particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che, come sappiamo,
quattordicesima, TFR, ecc.) che contributivo.
per i farmacisti trae origine anche da una norma deontologica),
Insomma, come diceva Manzoni, “adelante Pedro…, ma con juicio”.
potrebbe dar luogo ad un vero e proprio compenso in natura
(“benefit”)da inserire in busta paga per un importo corrispondente al
17/01/11 - Le “spese d’incasso” e gli sconti sulla Fascia C – valore normale del bene (in pratica, il valore commerciale del capo
QUESITO
di vestiario) e da assoggettare dunque a tassazione e a contribuzione.
Molte aziende, soprattutto quelle che operano nel settore cosmetico,
E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di
riportano in fattura la famigerata voce "spese di incasso" a cui tra
“onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, per il quale in
l'altro applicano anche l'IVA. Vi sembra un'operazione corretta?
via generale sconta imposte e contributi tutto quello che il dipendente
Inoltre, il "Cialis" (è un esempio) viene venduto dai vari grossisti con
riceve in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e,
scontistiche più basse rispetto a tutti gli altri in quanto l’industria
dall’altro, del principio di valorizzazione dei benefit in natura
non garantisce lo sconto canonico, ma uno più basso (e si tratta
secondo, appunto, il criterio del valore normale.
anche di 6 punti di differenza!). Vorrei sapere se per le aziende ci
Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e
sono deroghe al già intoccabile 66,65% dello sconto di cui gode la
Allorché, infatti, l’erogazione di un bene o un servizio - pure
utilizzato personalmente dal dipendente - corrisponda ad un interesse
Le “spese d’incasso”, che il fornitore addebita direttamente in fattura
esclusivo o prevalente del datore di lavoro, e sia intimamente
in relazione alle modalità di pagamento convenute, costituiscono
connesso all’attività lavorativa, e non invece finalizzato alla
oneri strettamente accessori rispetto all’acquisto della merce o alla
gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua
prestazione del servizio e, come tali, non possono essere considerate
sfera patrimoniale, l’uso o l’utilizzo di quel bene o di quel servizio
quali corrispettivi di un’operazione di pagamento esenti dall’Iva, ma
non può costituire per quest’ultimo un benefit imponibile.
concorrono anch’esse - in via appunto accessoria - alla base
Il che vale ancor più per i camici, sia perché i dipendenti sono
imponibile dell’operazione principale.
obbligati ad indossarli durante l’orario di lavoro (per i farmacisti,
Lo ha stabilito la stessa Corte di Giustizia Ue con la recentissima
ripetiamo, tale comportamento risponde persino ad una norma
deontologica), e sia perché è ragionevolmente da escludere un uso personale al di fuori dell’attività lavorativa di indumenti del genere,
sempre meno frequente), ma in qualche circostanza può non essere in
e quindi, per ciò stesso, verrebbe meno per il prestatore di lavoro
realtà agevole per la farmacia sottrarvisi del tutto, perché, specie nei
quel vantaggio personale, pur indiretto e/o secondario, che
centri minori, il rapporto con gli assistiti è talora così stretto e diretto
costituisce il presupposto indifettibile dell’imponibilità.
da rendere complicato rifiutare la consegna di un farmaco a persona
Per il vestiario delle addette al reparto beauty, invece, potrebbe porsi
di cui il farmacista conosca la patologia e quindi, poniamo, la
qualche criticità, dato che in tal caso - trattandosi di abiti “civili” e,
necessità per lui - presenti la ricetta “rossa” o prometta di presentarla
pertanto, perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto
successivamente - di assumere quel medicinale senza grandi indugi.
lavorativo – sarebbe configurabile quel vantaggio personale per il
Il fatto è che, secondo l’art. 3 della Convenzione tuttora vigente, “le
dipendente e quindi quel certo “incremento patrimoniale” che
farmacie erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica,
potrebbe di per sé determinare la tassazione del benefit.
redatta sugli appositi moduli validi per il SSN nei limiti previsti
In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica
ecc.”, e anzi – precisa il successivo art. 7 - “all’atto della spedizione
(pur se con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e
delle ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di
dei commessi) non ci sentiamo di abbracciare una conclusione così
spedizione” vi va applicato “il bollino a lettura ottica staccato dalla
rigida, dato che, ancora una volta, l’uso del vestiario – anche qui
obbligatorio durante l’orario di lavoro pur se in base ad una mera
Se dunque è fatto obbligo espresso alle farmacie di erogare
regola di servizio - risponde prevalentemente all’interesse del datore
medicinali soltanto “su presentazione della ricetta medica”,
di lavoro, restando dunque escluso, almeno in via principale, ogni
“anticipare” un farmaco all’assistito in assenza della ricetta è vietato
intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità lavorative, e
e costituisce per di più un’infrazione convenzionale a consumazione
anche l’uso personale extra-lavorativo che queste ultime potrebbero
c.d. istantanea, che si perfeziona cioè con l’”anticipazione” in sé,
farne configurerebbe un’ipotesi soltanto eventuale e residuale,
indipendentemente dall’eventuale successiva richiesta di rimborso al
inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come
compenso in natura imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Non si tratta perciò di un “processo alle intenzioni”, come Lei
lamenta, perché qui non è in discussione l’“intenzione” (che nel Suo
19/01/2011 - Le spese per gli “ECM” sostenute dal dipendente -
caso sarebbe stata comunque imperscrutabile, dato che l’ispezione è
QUESITO
sopraggiunta poco tempo dopo la consegna dei farmaci senza le
Sulla deducibilità del rimborso delle spese dei corsi “ECM”
ricette del SSN), ma la condotta - cioè l’“anticipazione”- in quanto
sostenute dai dipendenti della farmacia continuo a sentire pareri
tale (mentre la richiesta di rimborso può in certe evenienze esporre il
titolare della farmacia a conseguenze ancor più serie).
Vorrei perciò conoscere il vostro parere e anche eventualmente la
Del resto, non stiamo parlando di mere formalità o di adempimenti di
pura forma, ma di prescrizioni che attengono anch’esse ai contenuti
della prestazione della farmacia in regime convenzionale, ed
Le somme rimborsate sono sicuramente deducibili, e quindi non
esattamente a modalità tipiche del suo svolgimento, senza contare
dovrebbe in realtà riscontrarsi alcuna disparità di vedute.
che talvolta condotte del genere possono astrattamente innestarsi in
Trattandosi, infatti, di aggiornamento professionale del personale
disegni molto più ampi e articolati; in ogni caso, perciò, la norma
dipendente, gli oneri sostenuti per i corsi “ECM” rientrano a pieno
convenzionale giustamente le vieta, imponendo la consegna del
titolo tra quelli per prestazioni di lavoro perfettamente inerenti
farmaco contestualmente alla presentazione della ricetta.
all’attività e come tali pienamente deducibili ai fini della
La fattispecie concreta che La riguarda è tuttavia caratterizzata, come
determinazione del reddito dell’esercizio.
si è visto, dalla consegna in due circostanze (ravvicinate nel tempo)
Quanto alle modalità di effettuazione della spesa e alla relativa
di più confezioni di uno stesso farmaco, e questo potrebbe anche
documentazione, essa può essere indifferentemente sostenuta
indurre la Commissione Asl – se il deferimento, come temiamo, ci
direttamente dalla farmacia con il rilascio della relativa
sarà - a ritenere applicabile il principio della prevalenza dei Suoi atti
documentazione a questa intestata (e contenente, s’intende,
professionali sull’“eccezionaledisattesa” (il problema è che qui le
l’indicazione delle persone partecipanti al corso), ovvero rimborsate
“disattese” sono state due…) di adempimenti convenzionali,
al dipendente o al collaboratore farmacista dietro il rilascio da parte
concludendo quindi con una decisione di proscioglimento.
sua di apposita ricevuta in cui egli dichiari di aver anticipato per la
Nella peggiore delle ipotesi, però, non crediamo che Lei possa
partecipazione al corso “ECM” l’importo che la farmacia gli ha poi
temere una sanzione più severa del richiamo o del richiamo con diffida, perchè la minacciata “sospensione dal servizio“ costituirebbe
una misura sicuramente sproporzionata rispetto alla non eccelsa
19/01/2011 - Adeguamento Istat per dicembre 2010
gravità dei fatti che possono esserLe contestati.
È stato pubblicato nella G.U. l’indice di aggiornamento Istat relativo
a dicembre2010, che, in lieve aumento, è pari all’1,9%, mentre
quello biennale, anch’esso ancora in salita, è pari al 2,9%.
2 – SCADENZE FINE GENNAIO 2011
I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua,
25/01 - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle
dell’1,425% (che corrisponde al 75% dell’1,9%) e, in ragione
cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre
biennale, del 2,175% (il 75% del 2,9%).
31/01- Versamento del canone annuale di abbonamento alla 20/01/2011 - “Fustelle” sciolte in farmacia – QUESITO
radio o alla televisione per l’anno 2011.
Nel corso di una verifica della Asl, un funzionario ha trovato in un 31/01- Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione cassetto del bancone delle fustelle di confezioni di uno stesso
spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l’anno
farmaco consegnate in due riprese, nei giorni precedenti, ad un
2011 salvo un diverso termine stabilito dal comune
assistito che è mio cliente da parecchi anni. 31/01- Versamento della tassa annuale di concessioni regionali L’altro funzionario mi ha preannunciato il deferimento della farmacia alla Commissione, facendomi temere un provvedimento di sospensione dalla Convenzione. 31/01- Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in un’unica soluzione o come prima rata trimestrale per l’anno 2011 Se abbiamo ben compreso i fatti (sintetizzati nel quesito), sono stati 31/01- Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle
rinvenuti in farmacia alcune “fustelle” staccate dalle confezioni –
Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità
riguardanti uno stesso medicinale - consegnate all’assistito in due
privilegiata nel quarto trimestre 2010 (c.d. paesi Black list, fra cui
occasioni diverse senza la previa presentazione delle ricette,
rientra anche la Repubblica di San Marino)
nell’intesa di una successiva loro produzione da parte
E’ una vicenda non propriamente infrequente (anche se, ci sembra,
TECHNICAL OPINION Action Canada for Population and Development (ACPD) UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP) Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva 9 June 2010 Background Ms. Catherine McDonald, Executive Director of Action Canada for Popul
Secretary: Joy Woodward P O Box 53219, Kenilworth 7745, South Africa. Editorial Team: Mick Dower with Coen Calitz, Johan Schoombee and John Winter (The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the Cape Cliivia Club) The year end meeting was held at Kirstenbosch, followed by the traditional braai. Over a 100 members attended and enjoyed Johan Scho