Microsoft word - determina generici novembre con elenco farmaci formato a4.doc

Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica Ufficio Farmacie Convenzionate, Controllo Prescrizioni ART. 9 L. 178/2002 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSO DEI FARMACI DI UGUALE COMPOSIZIONE – AGGIORNAMENTO ELENCO IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE PREMESSO che - l’art. 7 del D.L. 347/01, convertito con legge n. 405/01, contempla al comma 1 che i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano rimborsati, con decorrenza 1.12.2001, al farmacista dal S.S.R., fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive regionali; - il Ministero della Salute, con propri comunicati pubblicati prima sulle Gazzette Ufficiali poi sul sito internet del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it/medicinali/) - ha reso noto l’elenco delle confezioni dei medicinali non coperti da brevetto; RICHIAMATE - la Delibera n. 1136 del 30.11.2001 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 7 del D.L. 347/01, convertito nella L. 405/01, ha individuato i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale dispensazione dei farmaci aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali dettando altresì le modalità di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte del farmacista dei farmaci anzidetti; - l’Ordinanza del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica n. DG8/10 del 28.02.2002 con la quale, sulla base dell’aggiornamento dell’elenco dei medicinali non coperti da brevetto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.02.2002, è stato disposto di utilizzare quale prezzo di rimborso quello del generico presente nel citato elenco con il prezzo più basso e di modificare detto prezzo a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dal Ministero della Salute, permanendo il principio per il quale il prezzo di rimborso da utilizzare sarà quello del generico recante il prezzo più basso; il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 2002, n. 178 ed, in particolare, l’art. 9, comma 5 della citata L. 178/02 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16.11.2001, n. 405 nel modo seguente: “I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo”; la D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002 “Art. 9 D.L. 138/2002 – Disposizioni in materia di rimborso dei farmaci di uguale composizione – Aggiornamento elenco in vigore dal 1 marzo 2002” con la quale è stato approvato l’elenco dei farmaci, siano essi generici o specialità, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, ed i relativi prezzi massimi rimborsabili, demandando al Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità la stesura degli elenchi successivi, da redigersi sulla base degli elenchi emessi – con eventuali aggiornamenti - dal Ministero della Salute e pubblicati sul proprio sito internet, nonchè dei decreti di A.I.C. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle comunicazioni delle aziende farmaceutiche esclusivamente per quanto riguarda il costo dei farmaci; altresì la D.G.R. n. 579 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla prescrizione ed alla dispensazione di farmaci genericabili”; - il Decreto del Ministero della Salute del 20.12.2002 pubblicato sul S.O. n. 2 della G.U. n. 4 del 07.01.2003 nonché sul sito internet del Ministero della Salute con il quale è stato aggiornato, tra l’altro, l’elenco dei medicinali non coperti da brevetto ed il relativo prezzo; - l’aggiornamento di detto elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute alla pagina Medicinali generici (www.ministerosalute.it/medicinali/) in data 1° luglio 2003, con aggiornamento dei prezzi alla data del 26/06/2003; la Determina Dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica n. DG8/20 del 27.02.2003 con la quale, sulla base del D.M. 20.12.2002, è stato disposto l’aggiornamento dell’elenco approvato con D.G.R. 1009/02 e le successive Determine di recepimento delle liste di trasparenza dell’AIFA con particolare riferimento alla DG8/107 del 16/10/06 attualmente in vigore; che l’Agenzia Italiana del Farmaco predispone periodicamente l’aggiornamento di detto elenco curandone la pubblicazione sul proprio sito internet (www.agenziafarmaco.it); che nella citata Determina DG8/107 del 16 ottobre 2006 si dispone che l’elenco con i prezzi di riferimento debba essere modificato a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dalla già citata Agenzia Italiana del Farmaco, fatta salva la facoltà per il Servizio Assistenza Farmaceutica di procedere autonomamente a revisione ove ritenuto necessario; dell’aggiornamento dell’elenco attualmente in vigore, predisposto in data 15.11.06 dalla competente Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicato sulla propria home-page; quindi necessario, per le motivazioni suriportate, aggiornare l’elenco dei medicinali non coperti da brevetto - approvato con la Determina dirigenziale DG8/107 del 16 ottobre 2006 - individuando i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale alle farmacie convenzionate per la dispensazione di detti farmaci e rinviando alle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002 – così come integrata dalla D.G.R. n. 579/2006 - per quanto riguarda le modalità di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte del farmacista dei farmaci anzidetti, nonché di tariffazione e consegna delle ricette al S.S.N.; la L.R. n. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni 1) A partire dal 20 novembre 2006, il Servizio Sanitario Regionale provvederà al rimborso, nei confronti delle farmacie convenzionate, dei farmaci, siano essi generici o specialità medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, secondo i prezzi massimi riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1009/02, così come integrata dalla D.G.R. 579/2006 - relative alle modalità di prescrizione e di dispensazione dei farmaci suddetti, che qui si abbiano per integralmente trascritti; 2) L’elenco con i prezzi di riferimento di cui sopra dovrà essere modificato a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dalla competente Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul sito internet dell’ AIFA, fatta salva ovviamente la facoltà di procedere autonomamente a revisione per quanto ritenuto necessario o opportuno; 3) Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private ASSOFARM e FEDERFARMA, nonché ai Servizi farmaceutici Territoriali delle Aziende U.S.L. della Regione ed alle Banche Dati ; 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale www.regione.abruzzo.it e sul portale della Sanità sanitapo.regione.abruzzo.it. * Sono contrassegnati da un asterisco i farmaci con prezzi modificati rispetto alla DG8/107 ** Sono contrassegnati da un asterisco i farmaci di nuovo inserimento rispetto alla DG8/107 Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento
Acido alendronico **
4 UNITA' 70 MG - USO ORALE
22,51
12 UNITA' (875+125) MG - USO ORALE J01CR02 35 ML (80+11,4) MG/ML - USO ORALE J01CR02 28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE C07CB03 28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE C07CB03 30 UNITA' (100 + 25) MG - USO ORALE C07CB03 Calcio carbonato + Colecalciferolo ORALE 5 UNITA' 100 UI - USO PARENTERALE H05BA01 Captopril + Idroclorotiazide **
12 UNITA' (50+25) MG - USO ORALE
Citalopram *
15 ML 4% - USO ORALE
11,96
5 UNITA' 25 MG - USO PARENTERALE N06AA04 5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE M01AB05 6 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE M01AB05 5 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE C03CA01 1 UNITA' 40 MG - USO PARENTERALE J01GB03 Glimepiride *
30 UNITA' 2 MG- USO ORALE
Lamotrigina *
28 UNITA' 25 MG - USO ORALE
Lamotrigina *
56 UNITA' 100 MG - USO ORALE
57,90
Lamotrigina *
56 UNITA' 200 MG - USO ORALE
101,40
Lamotrigina *
56 UNITA' 50 MG - USO ORALE
32,15
5 UNITA' 10 MG - USO PARENTERALE A03FA01 1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE L01BA01 5 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE L01BA01 50 UNITA' 20 MG - USO ORALE (rilascio prolungato) 3 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE M01AC01 6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE M01AC01 Tamsulosina *
20 UNITA' 0,4 MG - USO ORALE
10,83

Source: http://sanitab.regione.abruzzo.it/operatori+ssn/assistenza+farmaceutica/delibere/dg8+125_2006+completa+di+elenco+farmaci.pdf

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Purim is a Jewish holiday observed in celebration of God’s supernatural deliverance of the Jew-ish people from Haman’s genocidal plot to destroy them in the time of Persia’s King Artaxerxes. The holiday was held the 14th of Adar (according to the Jewish calendar) in the unwalled cities and the 15th of Adar in the cities that were walled in the time of Joshua. Esther called for a nationwi

sweathelp.org

Common Drugs/Medications Known to Cause DiaphoresisCertain prescription and non-prescription medications can cause diaphoresis (excess perspirationor sweating) as a side effect. A list of common potentially sweat-inducing medications is providedbelow. Medications are listed by broad therapeutic class. This list is provided as a resource and aservice. It is not exhaustive and is in no way me

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